Art. 1.
(Norme a favore di coloro che assistono portatori di handicap).

      1. Coloro che assistono portatori di handicap aventi una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, calcolata ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, facenti o meno parte del loro nucleo familiare, hanno diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali.
      2. Il comma 1 si applica al soggetto che presta assistenza indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato.
      3. Qualora il portatore di handicap faccia parte di un nucleo familiare composto da più persone, ha diritto ai benefìci previsti dalla presente legge solo un componente del nucleo stesso.